Tar Umbria annulla daspo a tifoso: “da ricorrente no condotta finalizzata a violenza”

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) ha annullato il daspo emesso dalla Questura di Perugia nei confronti di un 20enne. La motivazione è nella sentenza resa nota dall’Adnkronos: “La norma presuppone che il destinatario del provvedimento abbia necessariamente avuto un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale si legge Non sono stati neanche forniti elementi per poter affermare che il ricorrente abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”.

I fatti pochi minuti prima delle 23 del 15 settembre scorso. Al termine dell’incontro di calcio tra Perugia e Gubbio, svoltosi allo stadio di Perugia, durante le fasi di deflusso dei tifosi dallo stadio, i poliziotti in servizio nel parcheggio riservato alla tifoseria della squadra ospite dovettero intervenire per contenere un folto gruppo di ultras, che con veemenza intendevano uscire dall’area delimitata e protetta per entrare in contatto con alcuni tifosi perugini. Il ragazzo che ha presentato ricorso contro il provvedimento della Questura, è stato immortalato mentre fronteggiava le forze di Polizia che stavano contenendo il gruppo di ultras, con il volto nascosto da un passamontagna per non essere riconosciuto. Identificato attraverso le riprese video dall’abbigliamento, e in particolare dalle scarpe che indossava, la Questura di Perugia ha adottato il 16 ottobre scorso un daspo per un anno.

Nel ricorso al provvedimento, presentato dall’avvocato Tiziana Zeppa Bartoletti, che assiste il ragazzo, viene obiettato il difetto dei presupposti richiesti per l’emissione del daspo, precisamente in relazione al mancato atteggiamento violento da parte del giovane tifoso. “In quell’occasione si legge nella sentenza non ci sono stati tafferugli, aggressioni o violenze e comunque nessun comportamento è stato evidenziato a carico del ricorrente (un ragazzo incensurato e che lavora) e alle persone con lui presenti alla partita. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da creare turbative per l’ordine pubblico”.

Non solo. “Nei fotogrammi il ricorrente appare sì col volto coperto da un passamontagna, ma mostra un atteggiamento composto, che non fa presagire alcuna intenzione violenta o minacciosa. Il travisamento del volto potrà rilevare ad altri effetti, ed infatti il ricorrente è stato denunciato ancora nella sentenza ma di per sé, qualora il travisamento non risulti collegato con un’attività violenta o minacciosa in corso o che appaia imminente, ovvero non si accompagni al possesso di un’arma o ad altre circostanze che denotino l’intenzione di compiere un’azione violenta o minacciosa, ovvero di incitare o indurre altri a compierla, non è sufficiente ad integrare i presupposti per la disposizione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive”. (di Silvia Mancinelli)