Ia, l’esperta: “Con ddl cambia il codice penale e si rafforza la tutela alla persona”

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(Adnkronos) Approvata la legge quadro sull’intelligenza artificiale, cambia il codice penale e si rafforza la tutela alla persona. A spiegarlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, l’avvocata Lilla Laperuta, esperta di Diritto del lavoro e contratti pubblici. “La rivoluzione informatica afferma che, a partire dal secondo Novecento, ha dilatato in maniera esponenziale l’impiego di strumenti digitali nella quotidianità, unitamente all’evoluzione tecnologica per effetto della quale oggi le ‘macchine’ dispongono ormai di margini di auto-apprendimento, auto-organizzazione e auto-decisione, deve necessariamente rispondere alla domanda posta dalla società civile di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà delle persone. Al riguardo Stefano Rodotà si domandava se, ‘nel mondo divenuto globale e segnato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche’, il principio di dignità è ancora un viatico. Ed invero, in tale direzione, l’Unione europea ha approntato strumenti regolatori su più ambiti caratterizzati dalla digitalizzazione, quali la protezione dei dati personali, i diritti sui dati e contenuti digitali, la responsabilità dei fornitori di servizi digitali, la concorrenza dei mercati digitali, il commercio elettronico. Con specifico riguardo all’intelligenza artificiale, al fine di garantirne un utilizzo ‘corretto, trasparente e responsabile, e in una dimensione antropocentrica’, rileva il regolamento UE 2024/1689 del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024, che ‘stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale’ cosiddetta Ai Act”.  

“Adesso sottolinea nell’intento di promuovere un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali al Regolamento (UE) 2024/1689, si affianca la neonata legge quadro, approvata in via definitiva ieri, quale fonte regolatoria nazionale in materia di principi e governance dei sistemi d’intelligenza artificiale. Quanto ai rapporti con l’AI Act, secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a quest’ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), viene chiarito il regolamento europeo ha preminenza sulla legge italiana. Quest’ultima, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che la medesima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri”.  

Si legge all’articolo 3: ‘L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve recare pregiudizio allo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica’. “A questo riguardo nel corso dell’esame alla Camera precisa è stata aggiunta la previsione che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non debba altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dall’ordinamento nazionale ed europeo’. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) sono designate, all’articolo 20, quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale: esse sono, dunque, responsabili di garantire l’applicazione e l’attuazione della P6 normativa nazionale ed unionale.  

“Il Capo V analizza l’esperta rubricato ‘Disposizioni penali’ prevede all’articolo 26 una serie di modifiche al codice penale. In primo luogo viene integrato l’art. 61, primo comma, c.p. in materia di circostanze aggravanti comuni, prevedendosi ora tra le predette aggravanti l’aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiali quando: gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso; il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato.  

“Si ricorda chiarisce che l’art. 61, primo comma, c.p. prevede, tra l’altro, le aggravanti dell’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (n. 5) e dell’aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto (n. 8). L’aggravante di cui la norma in commento si applica ai casi in cui l’ostacolo alla pubblica o privata difesa o l’aggravamento delle conseguenze del reato derivino dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Si prevede, ancora, l’introduzione di una circostanza aggravante del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all’art. 294 c.p. L’art. 294 c.p. nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà. Nello specifico, la novella introduce un comma aggiuntivo all’art. 294 c.p. volto a prevedere una circostanza aggravante a effetto speciale ai sensi della quale si prevede la reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”. 

“Infine continua l’avvocata Lilla Laperuta s’introduce nel codice penale l’art. 612-quater, volto a prevedere il nuovo reato di ‘Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale’, nell’ambito del titolo XII (Delitti contro la persona), capo III (Delitti contro la libertà individuale), sezione III (Delitti contro la libertà morale). Il nuovo art. 612-quater c.p. punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa attraverso la disposizione in commento si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando ‘l’offensività della condotta sul pregiudizio all’autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalità, circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libertà morale’. Il delitto, inoltre, è punibile a querela, ma si procede d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”. 

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